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Pubblicato in: Corruzione

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Altri contenuti

Sotto-sezione di 2 livello:

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione

Sotto-sezione di 2 livello IBAN e pagamenti informatici

Contenuti

  • Coordinate bancarie comprese di IBAN
  • Identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale
  • I codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Art. 36

  • Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione

Sotto-sezione di 2 livello Indicatore di tempistica dei pagamenti

Contenuti

  • Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “Indicatore di tempestività dei pagamenti”

Art. 33

  • Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Pubblicato in: Dotazione organica

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Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Personale

Sotto-sezione di 2 livello: Dotazione organica

Contenuti

  • Conto annuale per le spese sostenute per il personale a tempo indeterminato (d ati relativi al personale effettivamente in servizio, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici)
  • Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici

Il conto annuale deve essere pubblicato entro il mese di maggio di ogni anno, il costo complessivo deve essere pubblicato annualmente.

Art. 16, c. 1, 2

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Bilanci

Sotto-sezione di 2 livello: Bilancio preventivo e consuntivo

Contenuti

  • Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno, in forma sintetica, aggregata e semplificata

Art. 29, c. 1

Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Pubblicato in: Modulistica pubblica

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Oneri informativi per cittadini e imprese

Contenuti

  • Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34, c. 1,2 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Fermo restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note:
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Oneri informativi per cittadini e imprese

Contenuti

  • Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34, c. 1,2 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Fermo restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note:
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

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Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Attestazioni OIV o struttura analoga

Delibera n. 4/2012 Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

La Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.

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